Il Progetto

Steampunk Italia è un gruppo di ragazzi appassionati di Steampunk che hanno deciso di radunarsi e far fronte comune nell’ ampliare gli orizzonti della cultura steampunk in Italia, organizzando eventi e partecipando a quelli già esistenti per far conoscere la loro passione a più gente possibile. Il gruppo è appena nato ma già molto attivo. Costruisce da sè ciò che indossa, vestiario ed accessori modificandone spesso l’aspetto e riciclando il più possibile attrezzi di uso comune. I componenti fanno parte del forum Laboratory of Time punto di ritrovo per tutti gli appassionati di Steampunk in Italia.

e-mail: steam@steampunkitalia.com

 

 

STATUTO

STEAMPUNK ITALIA

DENOMINAZIONE- SEDE- OGGETTO

Art. 1

E’ costituita l’Associazione denominata “Steampunk Italia”, con sede in Novara (NO) in via Alfieri n° 12/c. Il Consiglio Direttivo potrà istituire anche altrove altre sedi.

 

Art. 2

L’Associazione è apartitica e non ha fini di lucro. Tutti i soci, qualunque sia il loro rapporto, agiscono a puro titolo gratuito. Gli scopi principali che l’Associazione si prefigge sono:

a) riunire tutti coloro che hanno interesse nella cultura e nella filosofia steampunk, ovvero:

– la rivisitazione in chiave fantascientifica di molteplici epoche storiche (prevalentemente dell’epoca vittoriana)

–  il riciclo e riutilizzo di qualsivoglia tipologia di materiale atti a creare vestimenti, suppellettili, oggettistica, monili e armamenti di scena;

b) stimolare detto interesse;

c) sensibilizzare gli altri affinché si attivino a partecipare agli scopi associativi;

d) sensibilizzare gli Enti Pubblici e Privati per una fattiva collaborazione;

e) l’organizzazione di manifestazioni di vario tipo ma che abbiano rispondenza e attinenza con le specifiche finalità dell’Associazione;

f) partecipare a manifestazioni di vario tipo ma che abbiano rispondenza e attinenza con le specifiche finalità dell’Associazione;

g) promuovere e valorizzare le cose di interesse artistico e storico  con le quali l’Associazione avrà a che fare;

h) promuovere la cultura e l’arte.

Il tutto come disposto dall’art. 10 D.Lgs. 460/97.

 

PATRIMONIO ED ENTRATE DELL’ ASSOCIAZIONE

 

Art. 3

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni immobili e mobili che pervengono all’ Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti Pubblici o Privati, da persone fisiche, dagli avanzi di gestione.

 

Art. 4

Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione dispone delle presenti entrate;

– Quote associative annue o periodiche dei soci;

– Eventuali contributi di Enti Pubblici, liberalità, o di qualsiasi altro genere;

– Proventi da sponsorizzazioni e pubblicità.

 

Art. 5

Il Consiglio Direttivo stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi per ogni attività elencata nell’ Art 2 dello Statuto con almeno sette giorni di anticipo rispetto alla data dell’attività concordata.

 

Art. 6

L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto alle quote di cui all’art. 4 e 5 . E’ comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

 

Art. 7

I versamenti a fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno nell’eventualità di scioglimento dell’Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’Associazione può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

 

Art. 8

Il versamento non crea diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale. Il versamento non è mai rivalutabile per nessun motivo.

 

SOCI

 

Art. 9

I soci dell’Associazione possono essere tutte le persone fisiche di ambo i sessi di indiscussa moralità e reputazione e vengono denominati in:

– Soci fondatori: quelli che partecipano alla costituzione dell’Associazione e all’assemblea Direttiva;

– Soci ordinari: sono quelli che previa accettazione della relativa domanda, confermano annualmente la propria adesione;

– Soci ordinari annuali o sostenitori: sono quelli che versano le quote sociali o prestano servizi e manodopera senza partecipare alla vita attiva dell’Associazione.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo determinato; i soci che non presentano per iscritto le dimissioni entro il 15 di dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l’anno successivo e tenuti a versare la quota.

 

Art. 10

L’adesione all’Associazione comporta per l’associato di maggiore età il diritto al voto nell’assemblea generale per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti.

Art. 11

Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda scritta o verbale al Direttivo in carica e deve dichiarare di condividere le finalità che l’Associazione si propone, e l’impegno ad approvarne ed osservarne lo Statuto e regolamenti.

 

Art. 12

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro trenta giorni dal loro ricevimento. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto si intende che essa sia stata respinta. In caso di diniego espresso il Consiglio Direttivo è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

 

Art. 13

Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all’Associazione stessa, tale recesso ha efficacia dall’inizio del mese successivo a quello nel quale in Consiglio direttivo riceve la notifica della volontà di recesso che può essere scritta o verbale da presentarsi al Direttivo.

 

Art. 14

In presenza di tali motivi, chiunque partecipi all’Associazione può essere escluso con deliberazione del Direttivo o del Presidente. L’esclusione è inappellabile ed ha effetto immediato.

 

GLI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

 

Art. 15

Sono organi dell’Associazione:

– il Presidente;

– il Consiglio Direttivo

– l’Assemblea Direttiva

– l’Assemblea Generale dei soci.

 

Art. 16

L’Assemblea Generale è composta da tutti gli aderenti all’Associazione.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno, alla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio consuntivo.

Essa inoltre:

– delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;

– propone modifiche al presente Statuto;

– vota e approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione:

-delibera sull’eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonchè di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto.

L’Assemblea Generale è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un mezzo dei soci aderenti o da almeno tre dei componenti del Consiglio Direttivo. La convocazione deve avvenire almeno 3 giorni prima dell’ Assemblea tramite e-mail o contatto telefonico (sms).

 

Art. 17

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea Generale tutti i soci. I soci non possono farsi rappresentare da altri soci.

L’assemblea è presieduta dal Presidente, in mancanza dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi l’assemblea nomina un proprio presidente. Il Presidente dell’Assemblea nomina il Segretario e, se necessario, due scrutatori, Il Presidente dell’Assemblea è tenuto a costatare il diritto di intervento e di voto in Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

 

Art. 18

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea Direttiva e si compone di cinque membri. Dopo l’elezione, il Consiglio Direttivo eleggerà tra i suoi membri: il o i Vice Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere, Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre esercizi, compreso il Presidente, e possono essere rieletti salvo dimissioni o destituzione. Nell’ipotesi di dimissioni o di decesso di un consigliere, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile, dovrà provvedere alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea Direttiva.

 

Art. 19

Il Consiglio Direttivo è responsabile, verso l’Assemblea dei soci, della gestione dell’Associazione. Si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno tre soci membri del Consiglio Direttivo per discutere dell’Associazione e su quant’altro stabilito per Statuto. Per la validità delle componenti del Consiglio, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

 

Art. 20

L’Assemblea Direttiva è composta dai membri del Consiglio Direttivo e dai Soci Fondatori. L’Assemblea Direttiva si riunisce a cadenza minima trimestrale oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 3 dei componenti del direttivo e può essere convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno.

Essa:

– provvede alla nomina del Presidente dell’Associazione e del Consiglio Direttivo;

– delibera lo scioglimento del Consiglio Direttivo, la destituzione del Presidente, lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;

– convalida le delibere e le proposte dell’Assemblea Generale dei soci ed ha ultima parola sugli eventi e l’organizzazione dell’Associazione stessa.

 

Art. 21

Il Presidente dell’Associazione ha la rappresentanza legale di fronti a terzi ed anche in giudizio. Egli potrà quindi rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, Associazioni, Istituti pubblici e privati. Cura l’esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari, cura altresì la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo e all’Assemblea Direttiva e Generale.

Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza, sono svolte dai Vice Presidenti.

 

Art. 22

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e preventivo accompagnandoli da idonea relazione contabile.

 

Art. 23

L’Associazione, oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo e il libro degli aderenti all’Associazione.

 

ESERCIZIO SOCIALE – UTILI ED AVANZI DI GESTIONE

 

Art. 24

L’esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio (o il rendiconto) che dovrà essere approvato dall’Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

 

Art. 25

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi riserve e capitali durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

SCIOGLIMENTO

 

Art. 26

Lo scioglimento dell’Associazione, per qualsiasi causa, è deliberato dall’Assemblea Direttiva, la quale determinerà anche la destinazione del patrimonio sociale disponibile al momento dello scioglimento. E’ fatto obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Art. 27

Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni in materia dettate dal Codice Civile.

 

The SteampunkItalia project

Steampunk Italia has born from a group of Steampunk-geeks  that decided to join and work together  to extend the newborn steampunk scene here in Italy organizing and joining all the existing public events to involve as many people as possible in this culture.
The “team” has started to join just a few months ago (may 2011) but we’ve been working quite hard since the beginning so we’re now involved in many projects including documentaries and magazines. We build everything we wear, from the dresses to the gadgets, jewels and weapons often recycling scraps and raw materials. The members are also on Laboratory of Time (metterei link), the most important forum about steampunk in Italy, the place where we first met.
e-mail: steam@steampunkitalia.com

 

 

STATUTO

STEAMPUNK ITALIA

DENOMINAZIONE- SEDE- OGGETTO

Art. 1

E’ costituita l’Associazione denominata “Steampunk Italia”, con sede in Novara (NO) in via Alfieri n° 12/c. Il Consiglio Direttivo potrà istituire anche altrove altre sedi.

 

Art. 2

L’Associazione è apartitica e non ha fini di lucro. Tutti i soci, qualunque sia il loro rapporto, agiscono a puro titolo gratuito. Gli scopi principali che l’Associazione si prefigge sono:

a) riunire tutti coloro che hanno interesse nella cultura e nella filosofia steampunk, ovvero:

– la rivisitazione in chiave fantascientifica di molteplici epoche storiche (prevalentemente dell’epoca vittoriana)

–  il riciclo e riutilizzo di qualsivoglia tipologia di materiale atti a creare vestimenti, suppellettili, oggettistica, monili e armamenti di scena;

b) stimolare detto interesse;

c) sensibilizzare gli altri affinché si attivino a partecipare agli scopi associativi;

d) sensibilizzare gli Enti Pubblici e Privati per una fattiva collaborazione;

e) l’organizzazione di manifestazioni di vario tipo ma che abbiano rispondenza e attinenza con le specifiche finalità dell’Associazione;

f) partecipare a manifestazioni di vario tipo ma che abbiano rispondenza e attinenza con le specifiche finalità dell’Associazione;

g) promuovere e valorizzare le cose di interesse artistico e storico  con le quali l’Associazione avrà a che fare;

h) promuovere la cultura e l’arte.

Il tutto come disposto dall’art. 10 D.Lgs. 460/97.

 

PATRIMONIO ED ENTRATE DELL’ ASSOCIAZIONE

 

Art. 3

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni immobili e mobili che pervengono all’ Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti Pubblici o Privati, da persone fisiche, dagli avanzi di gestione.

 

Art. 4

Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione dispone delle presenti entrate;

– Quote associative annue o periodiche dei soci;

– Eventuali contributi di Enti Pubblici, liberalità, o di qualsiasi altro genere;

– Proventi da sponsorizzazioni e pubblicità.

 

Art. 5

Il Consiglio Direttivo stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi per ogni attività elencata nell’ Art 2 dello Statuto con almeno sette giorni di anticipo rispetto alla data dell’attività concordata.

 

Art. 6

L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto alle quote di cui all’art. 4 e 5 . E’ comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

 

Art. 7

I versamenti a fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno nell’eventualità di scioglimento dell’Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’Associazione può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

 

Art. 8

Il versamento non crea diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale. Il versamento non è mai rivalutabile per nessun motivo.

 

SOCI

 

Art. 9

I soci dell’Associazione possono essere tutte le persone fisiche di ambo i sessi di indiscussa moralità e reputazione e vengono denominati in:

– Soci fondatori: quelli che partecipano alla costituzione dell’Associazione e all’assemblea Direttiva;

– Soci ordinari: sono quelli che previa accettazione della relativa domanda, confermano annualmente la propria adesione;

– Soci ordinari annuali o sostenitori: sono quelli che versano le quote sociali o prestano servizi e manodopera senza partecipare alla vita attiva dell’Associazione.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo determinato; i soci che non presentano per iscritto le dimissioni entro il 15 di dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l’anno successivo e tenuti a versare la quota.

 

Art. 10

L’adesione all’Associazione comporta per l’associato di maggiore età il diritto al voto nell’assemblea generale per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti.

Art. 11

Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda scritta o verbale al Direttivo in carica e deve dichiarare di condividere le finalità che l’Associazione si propone, e l’impegno ad approvarne ed osservarne lo Statuto e regolamenti.

 

Art. 12

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro trenta giorni dal loro ricevimento. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto si intende che essa sia stata respinta. In caso di diniego espresso il Consiglio Direttivo è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

 

Art. 13

Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all’Associazione stessa, tale recesso ha efficacia dall’inizio del mese successivo a quello nel quale in Consiglio direttivo riceve la notifica della volontà di recesso che può essere scritta o verbale da presentarsi al Direttivo.

 

Art. 14

In presenza di tali motivi, chiunque partecipi all’Associazione può essere escluso con deliberazione del Direttivo o del Presidente. L’esclusione è inappellabile ed ha effetto immediato.

 

GLI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

 

Art. 15

Sono organi dell’Associazione:

– il Presidente;

– il Consiglio Direttivo

– l’Assemblea Direttiva

– l’Assemblea Generale dei soci.

 

Art. 16

L’Assemblea Generale è composta da tutti gli aderenti all’Associazione.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno, alla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio consuntivo.

Essa inoltre:

– delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;

– propone modifiche al presente Statuto;

– vota e approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione:

-delibera sull’eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonchè di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto.

L’Assemblea Generale è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un mezzo dei soci aderenti o da almeno tre dei componenti del Consiglio Direttivo. La convocazione deve avvenire almeno 3 giorni prima dell’ Assemblea tramite e-mail o contatto telefonico (sms).

 

Art. 17

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea Generale tutti i soci. I soci non possono farsi rappresentare da altri soci.

L’assemblea è presieduta dal Presidente, in mancanza dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi l’assemblea nomina un proprio presidente. Il Presidente dell’Assemblea nomina il Segretario e, se necessario, due scrutatori, Il Presidente dell’Assemblea è tenuto a costatare il diritto di intervento e di voto in Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

 

Art. 18

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea Direttiva e si compone di cinque membri. Dopo l’elezione, il Consiglio Direttivo eleggerà tra i suoi membri: il o i Vice Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere, Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre esercizi, compreso il Presidente, e possono essere rieletti salvo dimissioni o destituzione. Nell’ipotesi di dimissioni o di decesso di un consigliere, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile, dovrà provvedere alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea Direttiva.

 

Art. 19

Il Consiglio Direttivo è responsabile, verso l’Assemblea dei soci, della gestione dell’Associazione. Si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno tre soci membri del Consiglio Direttivo per discutere dell’Associazione e su quant’altro stabilito per Statuto. Per la validità delle componenti del Consiglio, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

 

Art. 20

L’Assemblea Direttiva è composta dai membri del Consiglio Direttivo e dai Soci Fondatori. L’Assemblea Direttiva si riunisce a cadenza minima trimestrale oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 3 dei componenti del direttivo e può essere convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno.

Essa:

– provvede alla nomina del Presidente dell’Associazione e del Consiglio Direttivo;

– delibera lo scioglimento del Consiglio Direttivo, la destituzione del Presidente, lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;

– convalida le delibere e le proposte dell’Assemblea Generale dei soci ed ha ultima parola sugli eventi e l’organizzazione dell’Associazione stessa.

 

Art. 21

Il Presidente dell’Associazione ha la rappresentanza legale di fronti a terzi ed anche in giudizio. Egli potrà quindi rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, Associazioni, Istituti pubblici e privati. Cura l’esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari, cura altresì la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo e all’Assemblea Direttiva e Generale.

Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza, sono svolte dai Vice Presidenti.

 

Art. 22

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e preventivo accompagnandoli da idonea relazione contabile.

 

Art. 23

L’Associazione, oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo e il libro degli aderenti all’Associazione.

 

ESERCIZIO SOCIALE – UTILI ED AVANZI DI GESTIONE

 

Art. 24

L’esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio (o il rendiconto) che dovrà essere approvato dall’Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

 

Art. 25

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi riserve e capitali durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

SCIOGLIMENTO

 

Art. 26

Lo scioglimento dell’Associazione, per qualsiasi causa, è deliberato dall’Assemblea Direttiva, la quale determinerà anche la destinazione del patrimonio sociale disponibile al momento dello scioglimento. E’ fatto obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Art. 27

Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni in materia dettate dal Codice Civile.

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Pubblicato on Ottobre 1, 2011 at 5:29 pm  Lascia un commento